Cassazione civile Sez. II sentenza n. 459 del 23 gennaio 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Il terzo chiamato in causa iussu iudicis — sia quando l'ordine del giudice si ricollega a ragioni di semplice opportunitā, sia, ed a maggior ragione, quando esso č dettato dall'esigenza di assicurare l'integritā del contraddittorio — assume nel processo una posizione autonoma, tale da consentirgli di proporre domande e difese senza riguardo allo stato della lite, salvo il limite generale della proposizione delle stesse con l'atto di costituzione in giudizio.

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