Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10023 del 25 maggio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Qualora il convenuto, nel resistere alla domanda attrice, indichi un terzo quale responsabile dei fatti contestati e il giudice, ritenendo la comunione di cause, ordini la chiamata in causa di detto terzo, qualora venga accolta, anche parzialmente, la domanda attrice nei confronti del solo convenuto, escludendo qualsiasi responsabilitą del terzo, non possono essere poste le spese di lite sostenute dal terzo a carico della parte attrice, ancorché quest'ultima, quale parte pił diligente, abbia provveduto a notificare al terzo l'atto di chiamata.

(massima n. 2)

Con riguardo a procedimento pendente alla data del 30 aprile 1995, per il quale viene in considerazione il regime normativo anteriore alla novella del codice di rito di cui alla legge n. 353 del 1990 e successive modificazioni, ove la causa venga rimessa all'istruttore a seguito di un'ordinanza collegiale per l'adempimento di ulteriori indagini, le domande formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale della fase precedente vengono a far parte del "thema decidendum" e devono essere quindi esaminate dal giudice di primo (o di unico) grado qualora su di esse, riproposte nella successiva fase di trattazione della causa e riprodotte nella nuova precisazione delle conclusioni, sia intervenuta, in tale seconda fase, l'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, avendo in tal caso siffatte domande, inefficaci in occasione della precedente rimessione della causa al Collegio, successivamente acquistato detta efficacia, confluendo nelle altre conclusioni antecedentemente assunte dalla parte.

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