Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1368 del 12 aprile 1977

(1 massima)

(massima n. 1)

Il muro perimetrale di un edificio condominiale, che abbia anche funzione di divisione e confine fra l'edificio medesimo e la proprietà esclusiva di un singolo condomino (nella specie, giardino con autorimessa), non può essere utilizzato dagli altri partecipanti per l'installazione di tubi del gas, in quanto, in tale ipotesi trovano applicazione le norme sui rapporti di vicinato, e, quindi, sussiste l'obbligo di tenere dette condutture alla distanza di almeno un metro dal confine (art. 889, secondo comma c.c.).

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