Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3110 del 17 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolaritą del rapporto stesso. Costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneitą al rapporto, ossia la mancanza di titolaritą affermata invece da parte attrice.

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