Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2049 del 23 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione, una condizione, cioč, per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza č da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo dalla effettiva titolaritā del rapporto dedotto in causa, onde appartiene al merito della causa l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, rispettivamente dal lato attivo e dal lato passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio. Ne consegue che, a differenza della legitimatio ad causam, intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, la eccezione relativa alla concreta titolaritā del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito, e non č rilevabile d'ufficio, ma deve essere tempestivamente formulata.

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