Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4984 del 4 aprile 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilitą della domanda sotto altri e diversi profili) si risolvono in un'indagine sull'idoneitą astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilitą dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformitą alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice. (Principio affermato in fattispecie relativa alla richiesta di condanna al pagamento di spese e competenze di avvocato per attivitą professionale extraprocessuale instaurato dal cliente nei confronti della controparte: la S.C. ha ulteriormente precisato che la questione relativa alla pretesa impossibilitą della parte ad agire in subiecta materia sollevava una questione non di interesse ad agire, ma di titolaritą attiva del rapporto, attenente al merito, e non era, pertanto, deducibile in sede di legittimitą come vizio della sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equitą a norma dell'art. 113 comma secondo c.p.c.).

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