Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5976 del 23 aprile 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Disposta la compensazione, per giusti motivi, delle spese giudiziali, ove il giudice, con pregresso provvisorio decreto di liquidazione, abbia posto le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico della parte poi risultata soccombente, la statuizione di compensazione comporta che quest'ultima parte non possa ripetere dalla parte vittoriosa, neppure per la metą, le somme anticipate per il pagamento del compenso al consulente, le quali restano pertanto a totale carico della parte che le ha anticipate.

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