Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15882 del 17 luglio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

La modifica dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., da parte della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il cui art. 2 ha introdotto l'obbligo del giudice di indicare i motivi della compensazione delle spese di lite, vale soltanto nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore. Per i giudizi instaurati precedentemente č ammissibile la compensazione per giusti motivi senza obbligo di specificazione degli stessi e tale decisione non č censurabile in sede di legittimitā, salvo i casi in cui sia accompagnata da ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche, tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneitā, lo stesso processo formativo della volontā decisionale espressa sul punto dal giudice di merito.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.