Cassazione civile Sez. II sentenza n. 20017 del 26 settembre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso d'integrale vittoria di una parte, la compensazione delle spese di lite per «giusti motivi» deve trovare nella motivazione della decisione una giustificazione quanto meno desumibile dall'intero contesto del provvedimento anche se non dall'esplicita mensione di argomentazioni ad hoc. In mancanza, il potere del giudice deve ritenersi esercitato in aperta violazione dell'art. 24 Cost. in particolare quando il valore della causa sia di modesta entitą ed in concreto economicamente incomparabile rispetto alle spese processuali. (Nella fattispecie, pur non essendo applicabile ratione temporis la nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c., la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace che non conteneva alcuna specificazione delle ragioni della compensazione delle spese di lite in caso di vittoria di una sola parte, per violazione di legge e difetto di motivazione).

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