Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 25250 del 14 dicembre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di spese processuali, il provvedimento di compensazione per giusti motivi delle spese del giudizio di primo grado č adeguatamente motivato ove si fondi sull'ingiustificato rifiuto della proposta transattiva, proveniente dalla controparte, per una somma superiore a quella successivamente riconosciuta dal giudice d'appello, assumendo rilievo tale condotta quale comportamento processuale idoneo a fondare la decisione sulle spese, restando inapplicabili le condizioni di validitā dell'offerta, di cui all'art. 1208 c.c., che operano esclusivamente nell'ambito dei principi sull'adempimento delle obbligazioni.

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