Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3923 del 1 aprile 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Chi intraprende la ricostruzione di un muro comune e non intende estenderla a tutto lo spessore del muro stesso, ha l'obbligo di iniziarla dal confine della sua proprietą esclusiva: diversamente egli attrarrebbe nella sua sfera di proprietą esclusiva una porzione della cosa comune, in violazione del disposto dell'art. 1102 c.c.

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