Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11903 del 26 novembre 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Le guardie giurate possono portare armi solo se munite della relativa licenza e pertanto sottostanno agli stessi diritti e doveri che riguardano tutti i cittadini. Ne consegue che qualora una guardia giurata porti un'arma senza averne fatta denuncia alla competente autorità non può invocare né la scriminante di cui all'art. 51 c.p., perché tale esimente è riferibile solo ai rapporti di subordinazione che nascono dal diritto pubblico e non anche a quelli che sorgono sul terreno del diritto privato, né il convincimento di essere legittimato al possesso di un'arma senza obbligo di denuncia, che finisce per risolversi in ignoranza della legge penale, che non scusa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.