Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1730 del 8 febbraio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di escludere la qualificazione di arma è necessario che questa risulti totalmente ed assolutamente inefficiente, giacché soltanto in questo caso viene a mancare quella situazione di pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità costituenti l'oggetto giuridico delle fattispecie di porto e detenzione illegale di armi. Ne consegue che un semplice difetto di funzionamento dell'arma che interessi solo una parte di essa e sia facilmente riparabile non fa perdere all'oggetto la qualifica di arma.

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