Cassazione civile Sez. II sentenza n. 421 del 23 gennaio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Il divieto di modificare la cosa comune, sottraendola alla possibilitą di sfruttamento da parte di tutti i partecipanti alla comunione secondo l'originaria funzione della cosa stessa, opera anche in relazione alle porzioni del bene comune delle quali i comproprietari si siano concordemente attribuito il godimento separato, in quanto anche in tal caso, non venendo meno la contitolaritą dell'intero bene, la facoltą di utilizzazione della cosa attribuita a ciascuno dei comproprietari trova limite nella concorrente ed analoga facoltą degli altri, con la conseguenza che sono consentite solo le opere necessarie al miglior godimento, e dovendo per contro ravvisarsi una lesione del diritto di comproprietą degli altri condomini quando la cosa comune sia stata alterata, in tutto od in parte, e quindi concretamente sottratta alla possibilitą dell'attuale sfruttamento collettivo nei termini funzionali o originariamente praticati.

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