Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11281 del 21 ottobre 1986

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti di animali, la «necessità», richiesta perché sia lecito sottoporre gli animali a fatiche eccessive o a tortura, deve essere intesa come necessità non assoluta ma relativa, cioè determinata anche da bisogni sociali o da pratiche, generalmente adottate, di una determinata industria, di un mestiere o di uno sport, quando il fatto non sia espressamente vietato da una norma giuridica speciale o non ecceda dal consentito.

(massima n. 2)

In tema di maltrattamenti di animali, fatica eccessiva è quella che non può essere sopportata da un determinato animale senza notevoli sofferenze fisiche; tortura è invece quella che richiede l'impiego di un mezzo produttivo di gravissimo patimento fisico.

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