Cassazione penale Sez. III sentenza n. 24330 del 28 maggio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il reato di cui all'art. 727 c.p. il comportamento di chi, vantando la proprietà di un cane, lo prelevi dal luogo ove esso si trova e, dopo averlo rinchiuso nel bagagliaio della propria auto di piccole dimensioni, lo trasporti per un apprezzabile lasso di tempo, da un luogo ad un altro, ciò in quanto la restrizione del cane in un ambiente inidoneo, benché non accompagnata dalla volontà di infierire su esso, incide sulla sensibilità dell'animale provocandogli un'inutile sofferenza.

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