Cassazione penale Sez. III sentenza n. 408 del 16 giugno 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al nuovo testo dell'art. 727 c.p., la cui fattispecie, pur caratterizzata da forma aperta, per la ragione che indica il risultato e non le specifiche modalità del comportamento, e pur al tempo stesso racchiudendo elementi normativi extragiuridici, per il fatto che presuppone il concetto «natura dell'animale», tuttavia mantiene il livello di determinatezza che la legge penale richiede in quanto, contenendo una descrizione intellegibile della condotta riprovevole e fornendo all'interprete un parametro valutativo, costituito, per le specie più note, dal patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, dal dato delle acquisizioni delle scienze naturali, consente la sussunzione del caso concreto al modello astratto.

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