Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3125 del 27 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In presenza di un provvedimento dell'autoritą amministrativa cui compete la gestione del vincolo posto a protezione del bene ambientale, le opere autorizzate non possono integrare il reato di cui all'art. 734 c.p., perché l'autorizzazione costituisce un modo di gestione del vincolo sul luogo protetto, secondo regole alle quali la norma penale effettua rinvio. Al giudice penale spetta il riscontro della effettiva esecuzione delle opere nei limiti in cui la P.A. ne ha autorizzato l'impatto sul territorio, nonché la valutazione della liceitą e della legittimitą (ma non dell'opportunitą) dei relativi atti amministrativi, in quanto l'illegittimitą di tali atti ben potrebbe presentarsi essa stessa come elemento essenziale della fattispecie criminosa.

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