Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 32125 del 23 luglio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Il reato di cui all'art. 734 c.p. (distruzione e deturpamento delle bellezze naturali), si configura in presenza di un effettivo e grave danno ambientale, che risulta anche da una diversa destinazione (lottizzazione) impressa all'opera rispetto all'autorizzazione ottenuta (residence con attrezzature sportive e per il tempo libero), tenuto conto dei rilievi attinenti alla viabilità della zona, di certo insufficiente per servire un insediamento abitativo stabile quale quello risultante dalla lottizzazione, nonché alla totale mancanza di opere di urbanizzazione al servizio dello stesso.

(massima n. 2)

L'eventuale autorizzazione amministrativa, anche se regolare, non esclude la sussistenza del reato di cui all'art. 734 c.p. ma può assumere semmai rilevanza in materia di valutazione dell'elemento psicologico del reato, spettando al giudice penale di verificare, a fronte di una compromissione del paesaggio e dell'ambiente, la corrispondenza delle opere al provvedimento nonché la liceità e legittimità (ma non l'opportunità) dei relativi atti amministrativi, in quanto l'eventuale illegittimità di tali atti potrebbe essa stessa costituire elemento essenziale della fattispecie criminosa. (In conformità a tali principi la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con il quale il Tribunale della Libertà aveva rigettato l'appello proposto dal P.M. avverso il decreto del Gip che aveva disposto il sequestro preventivo di opere edilizie soltanto per il reato di lottizzazione abusiva e non anche per i reati, pure contestati, di cui all'art. 734 c.p. ed artt. 1 quinquies Legge 431/85 e 163 D.L.vo 490/99 sul rilievo che la sussistenza del fumus fosse esclusa dalla presenza delle prescritte autorizzazioni amministrative, delle quali non era ravvisabile l'illegittimità).

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