Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 248 del 12 gennaio 1993

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicazione dell'art. 734 c.p. è demandato sempre al giudice penale l'accertamento della sussistenza della distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, indipendentemente da ogni valutazione della pubblica amministrazione, della quale — se intervenuta — il giudice dovrà — con adeguata motivazione — tenere conto. (La Cassazione ha evidenziato che l'eventuale autorizzazione amministrativa non esclude la sussistenza della violazione delle bellezze naturali, ma può assumere semmai rilevanza in materia di valutazione dell'elemento psicologico o della gravità del reato, spettando unicamente al giudice penale l'accertamento del verificarsi dell'evento concretante la contravvenzione).

(massima n. 2)

Configurando la contravvenzione di cui all'art. 734 c.p. un reato di danno e non di pericolo (o di danno presunto), essendo richiesto per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o l'alterazione delle bellezze protette, rientra nell'esclusivo potere del giudice accertare se in concreto l'opera eseguita abbia distrutto, alterato, deturpato od occultato le bellezze naturali soggette al vincolo paesaggistico, indipendentemente dalla concessione o dell'autorizzazione o del nulla-osta amministrativo.

(massima n. 3)

La contravvenzione di cui all'art. 734 c.p. si configura come un reato di danno e non di pericolo (o di danno presunto), richiedendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o l'alterazione delle bellezze protette. Pertanto non è sufficiente per integrare gli estremi del reato né l'esecuzione di un'opera né la semplice alterazione dello stato naturale delle cose sottoposte a vincolo, ma occorre che tale alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione o il deturpamento delle bellezze naturali.

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