Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9229 del 26 agosto 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La distruzione o l'alterazione del paesaggio si verifica, nell'ipotesi di costruzione o demolizione, all'epoca della ultimazione delle due attivitą. In quel momento il danno č ormai intervenuto. La successiva protrazione del medesimo non configura una prosecuzione della condotta, ormai esaurita, ma soltanto un effetto duraturo nel tempo. Il reato ha carattere di permanenza, che termina con la «cessazione dei lavori».

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