Cassazione penale Sez. III sentenza n. 33550 del 7 agosto 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, ed allorché consti di atti plurimi frazionati e protratti nel tempo si consuma al momento della cessazione dell'attivitą vietata. (Fattispecie relativa a coltivazione di una cava in zona sottoposta a vincolo paesaggistico).

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