Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4001 del 1 febbraio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 733 c.p. (danneggiamento del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) occorre verificare se dal fatto sia derivato un danno patrimoniale archeologico nazionale, atteso che tale nocumento costituisce una condizione obiettiva di punibilitą, nonché accertare che l'agente proprietario della cosa danneggiata sia consapevole del rilevante pregio del bene, anche se in assenza della imposizione del vincolo previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, che non costituisce un elemento presupposto dalla norma incriminatrice.

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