Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2194 del 18 febbraio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

La forza preclusiva del principio ne bis in idem, di cui all'art. 90 c.p.p., non opera nel caso in cui il fatto sul quale si è formato il giudicato, pur essendo unico come entità di ordine materiale, importi la violazione di diverse disposizioni di legge. Infatti, dovendosi in tal caso applicare le norme sul concorso formale di reati, lo stesso fatto può essere riesaminato sotto il profilo della violazione di legge rimasta estranea al giudicato già formatosi. (Nella specie, relativa ad ostentati toccamenti dei genitali in luogo pubblico rivolti specificamente all'indirizzo della querelante, la Suprema Corte ha ritenuto che legittimamente, emesso decreto penale passato in cosa giudicata per il reato di atti contrari alla pubblica decenza, si era poi proceduto per il reato di ingiurie).

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