Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9685 del 13 novembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della determinazione delle categorie dell'osceno e degli atti contrari alla pubblica decenza, il giudice deve adottare, quali parametri di valutazione del modificarsi dei costumi sull'intero territorio nazionale, mode (costumi generalizzati ed accettati) e mass-media (televisione, radio e giornali quali «fabbrica» e «specchio del comune sentire», del generale stato di accettazione del mutamento di costume, della tolleranza nel pluralismo); parametri non variabili nello spazio, ma, pur tuttavia, il giudice medesimo deve prendere approfonditamente in considerazione le diverse, concrete circostanze (la vicenda concreta, il luogo in cui l'atto si manifesta). (Nella specie, relativamente ad annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste, di sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 726 c.p., l'imputata, avvocato, si era presentata nell'androne del carcere indossando una succinta minigonna).

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