Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 455 del 24 febbraio 1970

(1 massima)

(massima n. 1)

La tenuitā della posta non esclude il fine di lucro, necessario per aversi gioco d'azzardo ai sensi dell'art. 721 c.p. Il notevole ammontare della posta č previsto come circostanza aggravante, a meno che il gioco sia esercitato in riunioni familiari o fra amici a mero fine di svago o passatempo.

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