Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10750 del 11 ottobre 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Il fine di lucro, ancorché associato ad altri fini, si ha tutte le volte che il giuoco è esercitato per conseguire vantaggi economicamente valutabili, salvo che la posta sia esigua, tenuto conto delle modalità del giuoco e della celerità delle perdite sicché si possa affermare che essa serva esclusivamente a dare maggior vivacità al giuoco; in tal caso lo scopo del giuoco è il solo divertimento e il lucro non si prospetta né come fine prossimo od ultimo, né come fine concorrente.

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