Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7144 del 15 giugno 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

La tenuitą della posta non esclude il fine di lucro necessario per la configurabilitą del gioco d'azzardo ai sensi dell'art. 721 c.p., anche se il detto fine deve necessariamente essere interpretato come fine di trarre un guadagno economicamente apprezzabile. Pertanto il fine di lucro deve essere escluso quando la posta sia talmente tenue da indurre a ritenere non sussistente lo scopo di conseguire un guadagno economicamente apprezzabile. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui la vincita consista nella ripetizione di qualche partita o in una consumazione, che hanno notoriamente un valore del tutto irrilevante.

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