Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10832 del 10 novembre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 721 c.p. deferisce al giudice la qualificazione del giuoco d'azzardo nei suoi elementi essenziali dell'aleatorietā e del fine di lucro, a nulla rilevando che il giuoco non sia inserito negli elenchi formati dall'autoritā ai sensi dell'art. 110 T.U.L.P.S., concernente la tabella da esporre nel locale pubblico, in cui sono indicati i giuochi d'azzardo e quelli che l'autoritā ritenga di vietare. Solo per questi ultimi, per quelli cioč non d'azzardo e proibiti dall'autoritā, puniti ai sensi dell'art. 723 c.p., la determinazione dell'autoritā č vincolante per il giudice.

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