Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11013 del 27 settembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di partecipazione a giochi d'azzardo, il gioco si considera tenuto (e di conseguenza il giocatore č «colto» mentre vi prende parte) anche nell'ipotesi in cui vi sia una momentanea sospensione o interruzione, eventualmente derivante dall'intervento della forza pubblica, e si riscontrino elementi tali da non porre in dubbio che venisse praticato immediatamente prima.

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