(massima n. 1)
La previsione di cui all'art. 110 del Tulps (R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come modificato da ultimo dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, delinea una nozione autonoma degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il giuoco d'azzardo, atteso che la norma speciale č rivolta a prevenire non soltanto il giuoco d'azzardo sanzionato dal codice penale, agli artt. 718 e 721, bensė qualsiasi attivitā di gioco che non si risolva in un mero trattenimento, sia pure incentivato dalla possibilitā di prolungamento o ripetizione, con limiti, della partita, ma si connetta al possibile conseguimento di una utilitā di tipo diverso, cosė come specificamente delineata dallo stesso art. 110.