Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1030 del 10 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella materia del gioco d'azzardo deve avere prevalenza il dato oggettivo della aleatorietą e il cosiddetto fine di lucro va inteso nella sua giusta collocazione in relazione al singolo soggetto agente. Se, infatti, il congegno č intrinsecamente d'azzardo, come accade nei video giochi, non si pone neppure il problema del fine di lucro, perché le macchine «mangiasoldi» consentono qualche vincita solo per esaurire le risorse del giocatore in modo non improvviso.

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