Cassazione penale Sez. III sentenza n. 41667 del 21 novembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di gioco d'azzardo, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 all'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 per la distinzione tra macchine e congegni per il gioco d'azzardo e quelli di trattenimento o di abilitą, il divieto stabilito dalla norma incriminatrice riguarda gli apparecchi che, avendo insita la scommessa, consentono di realizzare un vantaggio economico eccedente i limiti ivi previsti, in quanto si richiede pur sempre l'esistenza del fine di lucro, secondo la definizione di cui all'art. 721 c.p.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.