Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1026 del 10 aprile 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di sequestro probatorio, il fatto che il P.M. ritenga di disporre una consulenza tecnica per approfondire nel merito la sussistenza del reato ipotizzato, appartiene alla normale dialettica processuale e non può essere considerato come prova della carenza di presupposti concreti per l'adozione della misura cautelare.

(massima n. 2)

Quando un apparecchio, come nel caso dei videopoker, sia strutturalmente aleatorio, nel senso di operare secondo un codice ignoto al giocatore, del tutto automatico, il reato di gioco d'azzardo sussiste a prescindere da qualsiasi accertamento sul numero delle partite che possono essere ripetute o sulle somme che possono essere vinte. (Conseguentemente la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro probatorio operato al fine di accertare la reale situazione).

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