Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11486 del 12 maggio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di comunione, ove sia provata l'utilizzazione da parte di uno dei comunisti della cosa comune in via esclusiva in modo da impedirne l'uso, anche potenziale, agli altri comunisti, deve ritenersi sussistente un danno "in re ipsa".

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