(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza della contravvenzione di esercizio del giuoco d'azzardo, non č necessaria la sorpresa in flagranza dei giocatori o l'effettiva partecipazione di terzi al gioco, ma č sufficiente che l'imputato abbia predisposto tutto ciō che occorre per l'esercizio del giuoco. (Nella specie, trattavasi del giuoco delle tre tavolette).