Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4896 del 10 maggio 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza della contravvenzione di esercizio del giuoco d'azzardo, non è necessaria la sorpresa in flagranza dei giocatori o l'effettiva partecipazione di terzi al gioco, ma è sufficiente che l'imputato abbia predisposto tutto ciò che occorre per l'esercizio del giuoco. (Nella specie, trattavasi del giuoco delle tre tavolette).

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