Cassazione penale Sez. III sentenza n. 26386 del 11 giugno 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di esercizio di giochi d'azzardo, il titolare dell'esercizio pubblico, nel quale siano installati videogiochi che abbiano fini di lucro e che contemplino un esito aleatorio per il giocatore, non può addurre a fondamento di una pretesa mancanza dell'elemento psicologico del reato l'esistenza di una, illegittima, autorizzazione da parte dell'Autorità di P.S. giacché chiunque svolga professionalmente una determinata attività (nella specie: gestore di un bar) non può sostenere a propria discolpa di non conoscere le norme penali che regolano quell'attività, soprattutto quando la disciplina in questione è vigente da tempo e ben nota alla generalità dei consociati.

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