Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12631 del 26 novembre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento, che appartiene al tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, è di carattere funzionale ed inderogabile, e, pertanto, non può trovare eccezione per il fatto che altro tribunale abbia aperto la procedura di ammissione del medesimo imprenditore al concordato preventivo — non essendo applicabile, nell'ipotesi, il principio della prevenzione — né, a maggior ragione, per il solo fatto che la domanda di ammissione a tale procedura sia stata presentata ad altro tribunale.

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