Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8217 del 12 ottobre 1983

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza del reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, l'espressione «č colto» non postula una situazione di rigorosa flagranza, ma soltanto una situazione di disponibilitą dalla quale derivi la possibilitą di sollecito uso degli oggetti indicati dall'art. 707 c.p. da parte del soggetto che la legge considera, per la sua condotta precedente, pericoloso per la sicurezza del patrimonio altrui. (Fattispecie: strumenti atti allo scasso contenuti in un borsello abbandonato all'atto della sorpresa da parte della polizia).

(massima n. 2)

Possono concorrere nel reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso anche le persone incensurate, quando conoscano o abbiano la possibilitą di conoscere le qualitą soggettive del correo idonee a realizzare il presupposto del reato stesso.

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