Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2362 del 20 febbraio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Si deve intendere per serratura, conformemente alla finalità della norma di cui all'art. 707 c.p., che è quella di prevenire i delitti contro il patrimonio, qualsiasi congegno atto a chiudere, a salvaguardare cioè, mediante il meccanismo di cui è formato, il bene che con esso si intende tutelare. Pertanto, rientra nella prescrizione della norma citata, quale strumento atto ad aprire o a sforzare serrature, ogni mezzo che - come nella specie una spranga acuminata - possa servire a distruggere o demolire, e non solo ad aprire, i congegni sopra indicati, così vanificandone la funzione.

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