Corte costituzionale sentenza n. 14 del 2 febbraio 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 comma 3 Cost. - l'art. 707 c.p. limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale, od a cauzione di buona condotta. Esattamente il giudice di merito sottolinea l'eterogeneità di queste categorie di persone rispetto a quelle che abbiano dei precedenti penali relativi a condanna per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni attinenti alla tutela indiretta del patrimonio, con conseguente livellamento incongruo ed irragionevole. Ed infatti, già con sentenza n. 110 del 1968 la Corte ha eliminato il richiamo nell'art. 708 (quale reato proprio) a quelle stesse condizioni soggettive che formano oggetto del giudizio a quo e che sono mutuate proprio dall'art. 707 c.p.

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