Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1926 del 4 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Il difetto di legittimazione processuale (nella specie dell'amministratore di un condominio), attenendo alla legittimitā del contraddittorio, nonché alla validitā della sua costituzione, determina la nullitā degli atti processuali compiuti ed č rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con l'unico limite del giudicato formatosi sul punto, se la relativa eccezione č stata disattesa dal primo giudice e non riproposta in appello.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.