Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3463 del 22 aprile 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accertamento della legitimatio ad processum, riguardando un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto — salvo il limite della formazione del giudicato — anche d'ufficio ed in sede di legittimità, con possibilità (come in relazione alla legittimazione ad agire o a resistere in giudizio) di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo.

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