Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2333 del 16 febbraio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio che la rappresentanza processuale del minore da parte del genitore si protrae dopo il raggiungimento della maggiore etā, in mancanza di dichiarazione, notificazione o comunicazione dell'evento, vale se non vi č necessitā di rinnovare la procura ad litem; ma, se per qualsiasi motivo sorge una tale necessitā (nella specie a seguito di decesso del procuratore), viene meno la ragione giustificatrice del principio, da individuare nell'ultrattivitā della procura, e cessa la rappresentanza processuale del genitore.

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