Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12286 del 5 luglio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Il difetto di legittimazione attiva o passiva č rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio - e, dunque, anche in sede di legittimitā, - salvo che sul punto non si sia formato il giudicato, atteso che esso attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio e che i principi costituzionali di incondizionato accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti e del giusto processo risulterebbero lesi se l'osservanza delle relative disposizioni dipendesse esclusivamente dalla iniziativa di parte. (Nella specie, relativa alla declaratoria di improcedibilitā per mancata autorizzazione del giudice delegato ex art. 167 legge fall., erroneamente applicata da parte del giudice d'appello in quanto sollevata da soggetto terzo rispetto ai soggetti della procedura di concordato, la Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio il difetto della legittimazione della parte a sollevare l'eccezione.)

(massima n. 2)

La norma di cui all'art. 167 R.D. n. 267 del 1942, dettata per la procedura di concordato preventivo, nel porre il principio secondo cui gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti dal debitore concordatario senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono affetti da inefficacia (relativa) rispetto ai creditori anteriori al concordato, non inficia la validitā dell'atto, ma opera esclusivamente a favore dei creditori. Ne consegue che soltanto costoro possono far valere l'inefficacia dell'atto compiuto senza la prescritta autorizzazione.

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