Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4785 del 2 aprile 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

L'autenticazione, apposta dal difensore in calce alla procura alle liti, fa fede della provenienza dell'atto da colui che ne appare l'autore, ma non della legittimazione processuale di quest'ultimo. Ne consegue che č invalida la costituzione in un giudizio di una societā commerciale, ove — a fronte di specifica eccezione in tal senso — non sia dimostrata la sussistenza di potere rappresentativo in capo alla persona che ha conferito il mandato alle liti per conto della societā stessa, a nulla rilevando che la suddetta persona sia indicata nella procura alle liti come “dirigente”.

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