Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9199 del 14 maggio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche che, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., spetta al soggetto al quale è conferita a norma di legge o dello statuto, la capacita di agire o resistere in giudizio in nome e per conto delle società di capitali, essa è attribuita ai sensi del primo comma dell'art. 2384 c.c., agli amministratori che abbiano la rappresentanza esterna, salve peraltro le deroghe stabilite dall'atto costitutivo e dallo statuto, che sono senz'altro opponibili dai terzi, atteso che il principio di cui al comma 2 dell'art. 2384 c.c. — secondo cui le limitazioni del potere di rappresentanza risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto sono opponibili soltanto se si provi che i terzi abbiano agito intenzionalmente in danno della società — ha effetti limitati alla tutela dei terzi e per certi versi dell'onere gravante sull'amministratore di provare la sussistenza dei poteri spesi. (La Corte ha cassato la decisione impugnata che, nell'escludere — ai sensi dell'art. 2384 secondo comma c.c. — l'opponibilità, da parte dei terzi delle limitazioni del potere di rappresentanza degli amministratori risultanti dell'atto costitutivo e dello statuto, aveva ritenuto la capacità processuale dell'amministratore delegato della società opponente in virtù di delega del consiglio di amministrazione della società che gli aveva conferito i poteri di ordinaria amministrazione con rilevanza esterna, fra i quali rientravano quelli di agire o resistere in giudizio, nonostante che lo statuto li attribuisse soltanto al presidente).

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