Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 25813 del 2 dicembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La capacitą processuale compete all'ente ecclesiastico riconosciuto civilmente e non alle sue strutture esecutive. Ne consegue l'irrilevanza, a tal fine, del mutamento della struttura organizzativa dell'ente limitata all'acquisizione di una differente denominazione, che, quand'anche qualificata in termini di "trasformazione" nel relativo provvedimento canonico, non implica, per l'ordinamento civile italiano, alcun fenomeno successorio.

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