Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 8590 del 25 agosto 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

In relazione a procedimento promosso per la dichiarazione di fallimento davanti al tribunale, il regolamento preventivo di giurisdizione, con il quale il debitore contesti la sua assoggettabilitą a detta procedura concorsuale, per la qualitą d'imprenditore agricolo, ovvero di ente cooperativo sottoposto ai poteri di vigilanza dell'autoritą amministrativa, deve essere dichiarato inammissibile, considerando che le indicate questioni non attengono alla giurisdizione di quel tribunale, ma alla sussistenza dei presupposti per l'apertura del fallimento, e, quindi, al fondamento nel merito della relativa domanda.

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