Cassazione civile Sez. I sentenza n. 22146 del 29 ottobre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di presupposti dimensionali per l'esonero dalla fallibilitā dell'imprenditore commerciale, nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi contabili, cui si richiama il legislatore nell'art. 1, comma 2, lett. a), legge fall. (nel testo modificato dal d.l.vo n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", ed anche successivamente in quello sostituito dal d.l.vo n. 169 del 2007) e di cui č espressione l'art. 2424 c.c., con la conseguenza che, con riferimento agli immobili, iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera - al pari che per ogni altra immobilizzazione materiale - il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, quale risultante dal bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2426, numeri 1 e 2, c.c., e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio.

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